Trasparenza
Agevolazioni e contributi da PA
Le suddette informazioni devono essere pubblicate entro il 30/6 di ogni anno nella nota integrativa o nel proprio sito internet o portale digitale dell’Associazione di appartenenza
I soggetti interessati sono:
1. Associazioni, cooperative, ONLUS;
2. Imprese esercenti le attività ex art. 2195 Cc, tenute alla redazione della nota integrativa;
3. Le micro imprese, le imprese individuali (compresi i forfetari) e le società di presone.
A decorrere dal 01-01-2020 l’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta:
– la sanzione pari all’1% di quanto ricevuto con un minimo pari a € 2.000,00;
– della sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione
In caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto.
Agevolazioni di importo minimale
Sulle agevolazioni di importo minimale, il comma 127 prevede che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applichi ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a € 10.000,00 nel periodo considerato; al riguardo, si ritiene che l’importo di € 10.000,00 sia riferito al totale delle erogazioni ricevute nell’anno precedente, ancorché siano state corrisposte da soggetti differenti.